Protezione della popolazione n° 12 / marzo 2012
Rivista di analisi dei rischi e prevenzione, pianificazione e istruzione, condotta e intervento
In Svizzera si applica il principio secondo cui ogni abitante deve disporre di un posto protetto in un rifugio nelle vicinanze del proprio domicilio. Nel 2011 il Parlamento ha deciso di mantenere questo principio, apportando però delle modifiche all’obbligo di costruire rifugi. Oltre ai rifugi, le opere infrastrutturali comprendono anche gli impianti di protezione: posti di comando, impianti d’apprestamento, centri sanitari protetti e ospedali protetti servono principalmente a garantire l’attività di condotta e l’operatività della protezione della popolazione. La rivista «Protezione della popolazione» (n° 12/2012) offre una panoramica sulle costruzioni di protezione in Svizzera.

