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Comunicato stampaPubblicato il 28 maggio 2025

La RUAG MRO può vendere alla Germania senza autorizzazione i carri armati Leopard 1 A5

Berna, 28.05.2025 — Il 28 maggio 2025 il Consiglio federale è stato informato che la RUAG MRO può vendere alla Germania senza autorizzazione 71 dei 96 carri armati Leopard 1 A5, che si trovano in Italia. È escluso un trasferimento all’Ucraina.

La RUAG MRO è in possesso di 96 carri armati Leopard 1 A5 e di vari accessori che aveva acquistato nel 2016 dal Ministero della Difesa italiano. I carri armati e gli accessori si trovano in Italia. I rapporti di proprietà di 25 di questi carri armati sono ancora oggetto di controversia.

Il 28 giugno 2023 il Consiglio federale aveva rifiutato la vendita dei carri armati alla Germania e il loro successivo trasferimento in Ucraina.

Ora la RUAG MRO ha presentato alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) una domanda per il commercio di questi carri armati. Ne è prevista la vendita a un’azienda con sede in Germania: il trasferimento in Ucraina è stato escluso per contratto. Un’opzione di acquisto per 25 di questi carri armati scatterà non appena saranno stati chiariti i rapporti di proprietà.

Oggi il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha informato il Consiglio federale che la RUAG MRO non è soggetta ad alcuna autorizzazione per la vendita prevista dei suoi carri armati stazionati in Italia a un’azienda tedesca, in quanto la Germania figura nell’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico (OMB). In virtù di quanto sancito per contratto dalle parti contraenti, ossia che né i carri armati né i loro componenti o accessori potranno essere trasferiti all’Ucraina, la vendita prevista non è in contrasto con l’embargo sul materiale d’armamento dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina. Di conseguenza, la vendita dei carri armati da parte della RUAG MRO a un’azienda tedesca è lecita senza autorizzazione. La SECO risponderà in tal senso alla domanda della RUAG MRO.

La deroga all’autorizzazione specifica secondo l’articolo 6 capoverso 2 OMB per gli Stati di cui all’allegato 2 OMB riguarda la mediazione o il commercio di materiale bellico all’estero. Viceversa, per le esportazioni di materiale bellico dalla Svizzera è sempre obbligatoria un’autorizzazione specifica.