Previdenza professionale: adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2026
Berna, 09.10.2025 — Le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria il cui diritto è nato nel 2022 saranno adeguate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2026. Il tasso d’adeguamento sarà del 2,7 per cento.
Le rendite per i superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell’AVS, ossia di regola ogni due anni.
Il tasso d’adeguamento per le rendite il cui diritto è nato nel 2022 sarà del 2,7 per cento. Il calcolo si basa sugli indici dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2022 (104,5831 con base dicembre 2020 = 100) e di settembre del 2025 (107,4504 con base dicembre 2020 = 100).
Poiché le rendite AVS non verranno adeguate con effetto dal 2026, non si procederà all’adeguamento successivo delle rendite per i superstiti e d’invalidità. Per le rendite il cui diritto è nato prima del 2022 bisognerà dunque aspettare il prossimo adeguamento delle rendite AVS, ossia al più presto il 1° gennaio 2027.
Per le rendite per i superstiti e d’invalidità il cui importo supera il minimo legale previsto dalla LPP la compensazione del rincaro non è obbligatoria. Ciò vale anche per le rendite di vecchiaia della previdenza professionale. Tali rendite vengono adeguate dagli istituti di previdenza in base alle loro possibilità finanziarie. L’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate (cfr. art. 36 cpv. 2 LPP). Le decisioni sono commentate nel conto o nel rapporto annuale dell’istituto di previdenza.
