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La procedura di approvazione dei piani

Le costruzioni e gli impianti edificati, modificati o destinati a un’altra utilizzazione per ragioni prevalentemente militari sottostanno a una procedura di approvazione dei piani del DDPS.
Le costruzioni e gli impianti edificati, modificati o destinati a un’altra utilizzazione per ragioni prevalentemente militari sottostanno a una procedura di approvazione dei piani del DDPS.


Panoramica

Le costruzioni e gli impianti edificati, modificati o destinati a un’altra utilizzazione per ragioni prevalentemente militari sottostanno a una procedura di approvazione dei piani del DDPS. La procedura è disciplinata dagli articoli 126 segg. della legge militare e dall’ordinanza concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari. In quanto organo competente, la Segreteria generale del DDPS esegue la procedura e coinvolge i Cantoni, i Comuni, i privati e le autorità specializzate della Confederazione interessati. La procedura si conclude con un’approvazione dei piani. 

L’approvazione di piani è una decisione complessiva che comprende tutte le altre autorizzazioni particolari necessarie del diritto federale. Non è necessario alcun permesso formale di costruzione da parte del Comune o del Cantone. 

Contro l’approvazione dei piani può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Le procedure

Procedura ordinaria di approvazione dei piani

Il progetto di costruzione è depositato ufficialmente durante 30 giorni nel Comune di ubicazione e segnalato nel terreno mediante picchettamento. Il deposito è annunciato nel Foglio ufficiale e nel Foglio federale. Entro i 30 giorni possono essere presentate opposizioni e proposte. Qualora necessario, l’autorità competente per l’approvazione dei piani effettua delle udienze di conciliazione e decide con l’approvazione dei piani sulle opposizioni ancora in sospeso.

Procedura semplificata di approvazione dei piani

Se un progetto concerne soltanto poche persone chiaramente determinabili o non pregiudica interessi degni di protezione della pianificazione del territorio, dell’ambiente o di terzi, si può rinunciare al deposito ufficiale. Tuttavia, l’approvazione finale dei piani è annunciata nel Foglio federale.

Senza approvazione formale dei piani

Per le costruzioni e gli impianti soggetti alla tutela del segreto non è necessaria un’approvazione dei piani. Tuttavia, la procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata per analogia. Le autorità e i diretti interessati sono coinvolti per quanto gli interessi in materia di tutela del segreto lo consentano. Non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico contro il nullaosta di costruzione.

Progetti non soggetti ad approvazione

Piccoli progetti che non hanno ripercussioni sull’ambiente, su terzi o sull’assetto del territorio non necessitano di un’approvazione dei piani. Si tratta di regola di misure di manutenzione, di misure edili di poca entità, di impianti accessori o di costruzioni mobiliari per una durata massima di 18 mesi.

FAQ

Tutte le procedure di approvazione dei piani che rientrano nella competenza della Confederazione sono integrate nei corrispondenti dipartimenti. Il disciplinamento dei progetti di costruzione militari previsto nella legge militare non costituisce un caso particolare.
La procedura è gestita dalla Segreteria generale, ossia a livello di dipartimento. Ciò garantisce la necessaria indipendenza.
La decisione del DDPS può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale e, in seconda istanza, presso il Tribunale federale. In tal modo si garantisce un controllo esterno.
In passato i casi di ricorso contro le procedure di approvazione dei piani del DDPS sono stati piuttosto rari.

Il DDPS è competente in tutti casi nei quali sussiste un motivo militare preponderante per la costruzione o la trasformazione di un impianto. Il fatto che si tratti di un edificio civile o di sapere a chi appartenga non costituisce un criterio determinante. Pertanto, in particolare anche le trasformazioni delle piazze d’armi cantonali sottostanno all’obbligo di approvazione dei piani.

Con l’approvazione dei piani si autorizzano parimenti delle misure edili. L’approvazione dei piani ha inoltre la valenza di un piano regolatore speciale, vale a dire che vengono approvati anche l’utilizzazione e l’esercizio.

Impianti speciali particolarmente importanti per la sicurezza della Svizzera sottostanno per legge alla tutela del segreto. A causa della loro importanza, questi impianti devono poter essere costruiti senza essere ostacolati da rimedi giuridici. Inoltre le informazioni degne di protezione non vanno divulgate nell’ambito di procedimenti legali. Per tale motivo la legge militare stabilisce che per simili impianti non è necessaria un’approvazione dei piani.

Vengono tuttavia accertate le ripercussioni sull’ambiente o su terzi e previste le misure necessarie. Le autorità e i privati direttamente interessati sono coinvolti rispettando le prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.