Procedura ordinaria di approvazione dei piani
Il progetto di costruzione è depositato ufficialmente durante 30 giorni nel Comune di ubicazione e segnalato nel terreno mediante picchettamento. Il deposito è annunciato nel Foglio ufficiale e nel Foglio federale. Entro i 30 giorni possono essere presentate opposizioni e proposte. Qualora necessario, l’autorità competente per l’approvazione dei piani effettua delle udienze di conciliazione e decide con l’approvazione dei piani sulle opposizioni ancora in sospeso.
Procedura semplificata di approvazione dei piani
Se un progetto concerne soltanto poche persone chiaramente determinabili o non pregiudica interessi degni di protezione della pianificazione del territorio, dell’ambiente o di terzi, si può rinunciare al deposito ufficiale. Tuttavia, l’approvazione finale dei piani è annunciata nel Foglio federale.
Senza approvazione formale dei piani
Per le costruzioni e gli impianti soggetti alla tutela del segreto non è necessaria un’approvazione dei piani. Tuttavia, la procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata per analogia. Le autorità e i diretti interessati sono coinvolti per quanto gli interessi in materia di tutela del segreto lo consentano. Non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico contro il nullaosta di costruzione.
Progetti non soggetti ad approvazione
Piccoli progetti che non hanno ripercussioni sull’ambiente, su terzi o sull’assetto del territorio non necessitano di un’approvazione dei piani. Si tratta di regola di misure di manutenzione, di misure edili di poca entità, di impianti accessori o di costruzioni mobiliari per una durata massima di 18 mesi.