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Altri ambiti ambientali

Aria

Nell’ambito della costruzione e dell’esercizio degli immobili e dell’acquisto di veicoli il DDPS si impegna a ridurre le emissioni nocive di inquinanti atmosferici. Il DDPS gestisce una banca dati su tutti gli impianti di riscaldamento e i generatori di calore nei suoi immobili ed effettua misurazioni periodiche delle emissioni degli impianti. In caso di superamento dei valori limite, gli impianti vengono risanati.

Aria

Acqua

Il DDPS si sforza di proteggere l’acqua in termini di qualità e quale risorsa naturale, economizzandola e mantenendone il consumo al livello più basso possibile.

A tal fine, il DDPS applica misure di pianificazione (p. es. zone di protezione delle captazioni di acqua potabile) e ordina le necessarie restrizioni alle attività della truppa. Il DDPS gestisce altresì propri impianti di depurazione delle acque di scarico e captazioni di acqua potabile ed elabora piani generali di smaltimento delle acque (PGS) per i suoi immobili. La gestione dei liquidi e delle sostanze inquinanti è parimenti un tema della protezione delle acque nel DDPS.

Acqua

Radiazioni ionizzanti

In materia di radioprotezione, il DDPS deve rispettare le stesse disposizioni legali dei privati e delle imprese industriali. Poiché il radon è all’origine di circa il 40 per cento dell’esposizione della popolazione alle radiazioni in Svizzera, il DDPS misura regolarmente l’esposizione al radon dei propri collaboratori (soprattutto in impianti sotterranei) e, se necessario, attua misure di risanamento. l rispetto delle disposizioni di legge è sorvegliato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla SUVA.

Nel DDPS si trovano ad esempio sostanze radioattive negli apparecchi a raggi X o nel sistema di detezione antigelo del Superpuma.

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni non ionizzanti

Il DDPS dispone di installazioni fisse (radar, stazioni di trasformazione ecc.) e di dispositivi mobili (radio, radar) che emettono onde elettromagnetiche, le cosiddette radiazioni non ionizzanti. Il DDPS deve dimostrare il rispetto dei valori limite di emissione per i suoi impianti. Ciò è possibile grazie a una scheda dei dati sul sito (calcolo dell’impatto) o un resoconto delle misurazioni.

Radiazioni non ionizzanti

Incidente rilevante

L'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) stabilisce quali impianti e aziende possono rappresentare un pericolo per la popolazione e l’ambiente e quali misure di sicurezza devono essere adottate per minimizzare i rischi. L’OPIR non esige un rischio zero, ma un rischio sopportabile, poiché un incidente non può mai essere escluso nonostante tutte le misure di sicurezza. La prova del rischio sopportabile deve essere fornita mediante un breve rapporto e un’analisi dei rischi.

L'OPIR si applica in particolare ai numerosi depositi di carburante e impianti di munizioni del DDPS. Il DDPS ha l’obbligo di verificare costantemente le misure di sicurezza sotto il profilo della loro funzionalità e, se necessario, di provvedere alla manutenzione, all’adeguamento o all’ampliamento degli impianti. 

Incidente rilevante