Servizio delle attività informative della Confederazione
Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è uno strumento di politica di sicurezza della Svizzera con un mandato definito chiaramente dalla legge. I suoi compiti principali consistono nella prevenzione e nella valutazione della situazione all’attenzione degli organi decisionali politici.
Il SIC si occupa dell’individuazione tempestiva e della lotta contro il terrorismo, dell’estremismo violento, dello spionaggio, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle tecnologie dei loro vettori nonché dei cyberattacchi alle infrastrutture critiche. Inoltre, il SIC raccoglie informazioni importanti in materia di politica di sicurezza e le analizza. Fornisce quindi contributi decisivi per la valutazione globale della situazione di minaccia. A livello di Confederazione i prodotti del SIC sono destinati soprattutto al Consiglio federale, ai dipartimenti nonché alla condotta militare. Appoggia inoltre i Cantoni nella salvaguardia della sicurezza interna e le autorità di perseguimento penale a livello federale. L’attività preventiva del SIC deve essere chiaramente distinta dall’attività repressiva delle autorità di perseguimento penale. Il SIC non è un’autorità di perseguimento penale. I suoi compiti principali sono la prevenzione e la valutazione della situazione all’attenzione degli organi decisionali politici.
Le basi legali
Il 25 settembre 2016 il popolo svizzero ha accettato la nuova legge sulle attività informative (LAIn). La legge è in vigore dal 1°settembre 2017. Contemporaneamente sono entrate in vigore anche le tre ordinanze di applicazione: l’ordinanza sulle attività informative (OAIn), l’ordinanza sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) e l’ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn). La legge riformula il compito del SIC di fornire una valutazione globale della situazione a favore dei beneficiari delle sue prestazioni. Consente la salvaguardia di altri importanti interessi strategici del Paese, tra cui la protezione delle infrastrutture critiche oppure della piazza finanziaria e industriale.
Il SIC tutela la libertà individuale dei cittadini svizzeri. Le ingerenze nella sfera privata avvengono con la massima cautela. Le nuove misure per l’acquisizione di informazioni previste dalla LAIn saranno applicate unicamente dopo essere state autorizzate da tre istanze: il Tribunale amministrativo federale, la Delegazione Sicurezza del Consiglio federale e il capo del DDPS. Inoltre, la vigilanza sul SIC ènotevolmente rafforzata.
Vigilanza e controlli sul SIC
Tutte le attività del SIC sottostanno a un controllo costante.
Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn): L’autorità di vigilanza indipendente controlla le attività informative del SIC, delle autorità d’esecuzione cantonali nonché di terzi o di altri servizi incaricati dal SIC. Verifica la legalità, l’adeguatezza e l’efficacia delle attività e coordina il proprio lavoro con le attività di vigilanza parlamentare e con altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni. L’autorità di vigilanza è indipendente e non è vincolata a istruzioni. Dal punto di vista amministrativo è aggregata alla Segreteria generale del DDPS.
Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn)
L’autorità di controllo indipendente: l’organo interdipartimentale verifica la legalità e la proporzionalità dei mandati di esplorazione radio permanente. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) verifica la legittimità del trattamento dei dati personali nell’ambito dell’acquisizione di informazioni in Svizzera.
Il Consiglio federale: dirige e controlla il SIC per quanto riguarda le questioni di grande importanza politica; in particolare, assegna il mandato fondamentale. Nomina i membri dell’organismo interdipartimentale responsabile della verifica dei mandati di esplorazione radio (ossia l’autorità di controllo indipendente) e infine autorizza e verifica anche le relazioni con servizi esteri.
Il Parlamento: La Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali esercita la vigilanza sulle attività del SIC dal profilo della legalità, dell’adeguatezza e dell’efficacia e a tal fine gode di ampi diritti di consultazione dei dati. Il SIC è inoltre sottoposto a un controllo annuale effettuato dal Controllo federale delle finanze per conto della Delegazione delle Commissioni delle finanze delle Camere federali.
Sia l'Autorità di vigilanza indipendente che la Delegazione delle Commissioni della gestione hanno pieno accesso a tutte le attività e a tutti i documenti del SIC.
Collaboratori appartenenti a molte categorie professionali
Il SIC è un servizio di intelligence piccolo, ma efficace ed efficiente. Impiega collaboratori appartenenti a molte categorie professionali. Essi soggiacciono alla legislazione ordinaria in materia di personale federale. In generale si richiedono, oltre a una solida formazione, interesse per le questioni di politica interna ed estera, interesse per altre culture, conoscenze linguistiche e mobilità. In virtù dell’ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), e conformemente alla delicata funzione da essi esercitata, i collaboratori del SIC sono sottoposti a controlli di sicurezza.

Per incrementare la sua molteplicità e la sua attrattività il SIC attribuisce un grande valore alla conciliabilità di famiglia e lavoro. Tale impegno è stato riconosciuto dagli specialisti in materia: il SIC è stato certificato come datore di lavoro particolarmente attento alle esigenze familiari.
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Il SIC come datore di lavoro – un servizio particolare
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Di principio, i posti vacanti sono pubblicati nel portale d’impiego della Confederazione.