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Accesso a documenti ufficiali

Chiunque può presentare una domanda di accesso a documenti ufficiali del DDPS senza indicazione di motivi. Tale accesso facilitato è valevole soltanto per i documenti ufficiali allestiti dopo il 1 luglio 2006 (entrata in vigore della legge sulla trasparenza).

Il principio è limitato da alcune eccezioni, ad esempio se:

  • il diritto di accesso può ledere la libera formazione dell'opinione e della volontà del DDPS,
  • il diritto di accesso può compromettere la sicurezza interna o esterna,
  • la diffusione del documento richiesto può ledere la sfera privata di terzi,
  • il documento richiesto è inerente a una procedura di corapporto,
  • il documento richiesto è inerente a una procedura decisionale amministrativa o politica non ancora giunta a termine.

Presentazione della domanda

Le domande di accesso saranno trattate in via decentralizzata in seno al DDPS. Devono essere indirizzate all'unità amministrativa competente del DDPS conformemente a quanto indicato nel seguito:


Le domande di giornalisti devono essere indirizzate direttamente ai servizi di comunicazione DDPS dell’unità amministrativa competente.

Costi

Di regola, l'accesso ai documenti ufficiali del DDPS è a pagamento. Per costi inferiori a 100 franchi non sono riscossi emolumenti. Nei casi in cui l'importo dei costi da riscuotere sarà prevedibilmente superiore a 100 franchi, il richiedente ne è informato ed è invitato a confermare la domanda di accesso.