print preview

Estremismo violento

Nel quadro del suo mandato legale il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) si occupa, tra l’altro, dell’individuazione tempestiva e della lotta contro l’estremismo violento. Il margine di manovra del SIC è tuttavia chiaramente limitato.

Il SIC è uno strumento di politica di sicurezza della Svizzera con un mandato definito chiaramente dalla legge. I suoi compiti fondamentali sono la prevenzione e la valutazione della situazione all’attenzione degli organi decisionali politici. In tale quadro il SIC si occupa, tra l’altro, anche dell’individuazione tempestiva e della lotta contro l’estremismo violento.

L’orientamento ideologico o politico di singole persone (come nel caso, per es., dei neonazisti), di organizzazioni o di eventi previsti non è tuttavia sufficiente a giustificare un intervento preventivo del SIC. Perché il SIC possa intervenire, persone, organizzazioni o eventi previsti devono presentare implicazioni effettive a livello di violenza (per es. incitazioni alla violenza). Le persone radicalizzate politicamente non rientrano pertanto nel settore di compiti del SIC finché non sono riscontrabili implicazioni concrete a livello di violenza.

Basi legali

Già durante l’elaborazione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza inter-na (LMSI) il Consiglio federale e le Camere federali non hanno avuto l’intenzione di istituire una «polizia di protezione dello Stato» analoga al servizio preposto alla protezione della Costituzione in Germania («Bundesamt für Verfassungsschutz»). Di conseguenza in Svizzera le dichiarazioni razziste sono punibili (nella sfera di competenza delle autorità di perseguimento penale cantonali), ma non rientrano nella sfera di competenza del SIC, che agisce a livello preventivo.

Questa posizione è stata ribadita dal Consiglio federale e dalle Camere federali nel 2009 durante l’elaborazione della nuova legge sulle attività informative (LAIn). Governo e Parlamento ritengono che dichiarazioni provocanti – tanto di estrema destra quanto di estrema sinistra – non giustifica-no una sorveglianza preventiva da parte del SIC. Il SIC è autorizzato a intervenire unicamente di fronte ad attività di estremismo violento nel senso di azioni di organizzazioni che negano i fonda-menti della democrazia e dello Stato di diritto e che commettono, incoraggiano o approvano atti violenti allo scopo di raggiungere i loro obiettivi. In tal caso il SIC è autorizzato a intervenire, ma non a far ricorso alle nuove misure di acquisizione soggette ad autorizzazione previste nella LAIn (per es. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni). Questa limitazione è motivata dal fatto che il genere di estremismo violento descritto sopra è vicino a movimenti politico-ideologici, ciò che impone una particolare cautela.

Il SIC non può vietare manifestazioni

Nella prassi, quanto esposto sopra implica per il lavoro del SIC, tra l’altro, le conseguenze descritte qui di seguito.

In Svizzera i concerti e gli incontri di gruppi di estrema sinistra o di estrema destra non sono vietati. In questo ambito il SIC analizza costantemente la situazione in materia di sicurezza per individuare eventuali minacce e instaura di volta in volta uno stretto contatto con i Cantoni competenti. Se necessario, le misure del caso sono adottate dai Cantoni interessati o dalle autorità locali. Il SIC stesso non può emanare divieti di manifestazioni.

Se, per esempio, durante un concerto sono pronunciate dichiarazioni che rientrano nel campo d’applicazione della norma penale contro il razzismo, le autorità di giustizia cantonali possono inter-venire in un secondo momento; un intervento preventivo del SIC non è possibile. Il SIC può chiedere all‘Ufficio federale di polizia (fedpol) di emanare divieti d’entrata, ma simili divieti non possono essere emanati in assenza di collegamenti diretti con incitazioni concrete e attuali alla violenza.

Per ulteriori informazioni sulla tematica dell’estremismo violento di destra e di sinistra in Svizzera si rimanda ai rapporti pubblicati annualmente dal SIC con il titolo «La sicurezza della Svizzera».